Regolamenti

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Regolamento della Sezione A.N.A di Monza

Il presente regolamento composto da 45 articoli, è stato redatto ai sensi dello Statuto
dell’Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominato “Statuto”), approvato
dall’Assemblea Sezionale in data 6 marzo 2016 e dal Consiglio Direttivo Nazionale in data
12 marzo 2016 il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio dell’anno
successivo alla Sua approvazione.
Costituzione e sede
Art. 1 La Sezione di Monza dell‘Associazione Nazionale Alpini costituita nel 1929 a norma
dello Statuto ha sede in Monza, Corso Milano n. 39.

Emblemi

Art. 2 L’emblema uf?ciale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto;
essi devono essere conformi ai modelli statutari.
L‘intervento a manifestazioni e cerimonie del Vessillo sezionale e dei Gagliardetti, come
previsto dal Regolamento Nazionale, è deciso di volta in volta rispettivamente dal
Presidente sezionale o dal Capo Gruppo.
Il Vessillo della Sezione deve intervenire a tutte le manifestazioni nazionali, sezionali, di
raggruppamento, in tutte le occasioni stabilite dal Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) e
nei casi particolari su decisione del Presidente sezionale.
La scorta al Vessillo è costituita dal Presidente e/o da uno o più Consiglieri sezionali.
Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dal C.D.S. o dal Presidente Sezionale.

Soci
Art. 3 L’ammissione dei Soci ordinari è deliberata dal C.D.S. su-parere favorevole della
Giunta di Scrutinio funzionante presso la Sezione, la quale si regola in conformità alle
norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
La domanda di ammissione a Socio ordinario ai sensi di quanto previsto dallo Statuto,
firmata dal Capo Gruppo, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla
necessaria documentazione in originale (congedo rilasciato da un Reparto Alpino 0 foglio

matricolare o certificato dell’esito di leva rilasciato dal Comune) per visione, oppure in
copia dell’originale. La domanda potrà essere presentata anche con il modulo di
autocertificazione previsto dal Regolamento Nazionale.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la Sezione di chiedere ai competenti uffici
copia della documentazione originale. Per tale motivo il richiedente sottoscriverà
apposita delega alla Sezione 0 a suo delegato, per poter accedere agli archivi dei distretti
militari.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di
accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti
Nazionale, Sezionale e del Gruppo al quale sarà iscritto.
In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa
contrastare con le ?nalità dell‘ A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di
carattere personale, commerciale, partitica nonché all‘uso del nome e dei simboli
dell‘A.N.A. o delle Truppe Apine per gli scopi di propaganda anzidetta.
ll C.D.S., sentito il parere della Giunta di Scrutinio, decide sull’accettazione o meno della
domanda. Se non accolta, la decisione di rigetto della domanda di ammissione deve
essere motivata dal C.D.S. In caso di non accettazione, il Presidente Sezionale da
comunicazione per iscritto della decisione e della motivazione all’interessato in forma
riservata. Il Presidente Sezionale da comunicazione per iscritto della sola decisione
anche al Capo Gruppo di riferimento. Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso
del richiedente al C.D.N.

Art.4 Eventuali Amici che la Sezione ritiene di riconoscere tali, verranno considerati nei
termini di cui al Regolamento Nazionale.
Gli Amici degli Alpini, che la Sezione ritiene di riconoscere tali, su proposta dei Gruppi
interessati, non hanno qualifica di Socio ordinario. Essi vengono iscritti in un apposito
albo nazionale quali “Soci aggregati” e quali ”Soci aiutanti”. E’ escluso che essi possano
avere la tessera sociale ordinaria dell’A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del
distintivo sociale ordinario.
| Soci aggregati pur non avendo la qualifica di Socio ordinario, sono tenuti al rispetto
dello Statuto, del Regolamento Nazionale, del Regolamento della Sezione e del
Regolamento del Gruppo al quale sono iscritti.

La loro attività deve esser preventivamente approvata dal C.D.S. o dal Consiglio del
Gruppo di appartenenza.
Su proposta del CDS, l’Assemblea Sezionale determina la quota associativa per i Soci
aggregati e per i Soci aiutanti. Tale quota dovrà essere uguale per entrambe le categorie.
La Sezione, ove il rapporto di fiducia e collaborazione dovesse venire meno, può
revocare, direttamente o su segnalazione del Capo Gruppo del Gruppo di appartenenza,
l’iscrizione del Socio aggregato e del Socio aiutante in qualsiasi momento e senza
particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale, senza
obbligo di motivazione all’interessato.
L’ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta
di Scrutinio; se non accolta, la decisione di rigetto della domanda di ammissione non
deve essere motivata.
Il Socio aggregato ha diritto a ricevere il periodico L’Alpino e le pubblicazioni della
Sezione e del Gruppo a cui appartenga.
Il Socio aggregato che vanti un’iscrizione consecutiva di almeno tre anni e che per tale
periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione 0 con il Gruppo nelle attività
associative, può presentare domanda per il passaggio alla categoria di Socio “Aiutante”.
Tale domanda, da redigersi su apposito modulo predisposto dall’Associazione,
controfirmata dal Capo Gruppo e da almeno due Soci ordinari, sarà valutata dal C.D.S.,
previo parere della Giunta di scrutinio. L’eventuale decisione di rigetto della domanda
per Socio “Aiutante” non dovrà essere motivata.
L’opera per la quale il Socio aiutante dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà
riguardare una qualunque delle diverse attività associative. A mero titolo esemplificativo
si indicano: la Protezione civile, l’Ospedale da campo, i Cori e le Fanfare
dell’Associazione, le attività di recupero dei siti della memoria storica, la stampa
associativa, le attività culturali e divulgative, l’attività sportiva, la logistica di Gruppi e
della Sezione.
Il Socio aiutante oltre ai diritti del Socio aggregato può fregiarsi dei segni distintivi
appositamente previsti dall’ Associazione.

Art. 5 Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali della Sezione e quella dei Gruppi
della Sezione stessa. In tali locali i soci dell’Associazione sono considerati ospiti graditi. I
nuovi iscritti alla Sezione, hanno diritto di partecipare a qualsiasi attività della Sezione.
Organi della sezione

Art. 6 Gli organi della Sezione sono:

a) l’Assemblea dei Soci ordinari (Assemblea Sezionale);
b) il Presidente Sezionale;
c) il Consiglio Direttivo Sezionale (CDS);
d) il Collegio dei Revisori dei conti;
e) la Giunta di Scrutinio.

Assemblea Sezionale

Art. 7 Nel rispetto dello Statuto, l’Assemblea Sezionale delibera con potere sovrano sulle
attività della Sezione.
L’Assemblea Sezionale è convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria.
L’Assemblea all‘inizio dei lavori nominerà un presidente e un segretario. inoltre quando
dovrà procedere alla nomina delle cariche sociali, nominerà anche la commissione
elettorale con un segretario ed almeno tre scrutatori. Non possono essere nominati
scrutatori i candidati alle cariche associative.

Art. 8 Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto L’Assemblea ordinaria viene convocata
entro il 15 marzo di ogni anno:
1) per discutere e proporre l‘approvazione:
– della relazione morale del Presidente sezionale sulle attività sezionali;
– del rendiconto consuntivo e preventivo.
2) per eleggere, con voto segreto, il Presidente sezionale, i componenti del C.D.S., il
Collegio dei Revisori dei conti, la Giunta di Scrutinio;
3) per eleggere, con voto palese per alzata di mano, i Delegati all’Assemblea Nazionale
dei Delegati il cui mandato è annuale e rinnovabile;
4) per stabilire il numero dei Consiglieri che dovranno comporre il C.D.S. ai sensi dell‘art.
14 comma 1 del presente Regolamento;
5) negli altri casi previsti nello Statuto, nel Regolamento Nazionale e nel presente
Regolamento.
Tutte le richieste relative ad argomenti da trattare nel corso dell’Assemblea ordinaria
devono essere presentate per iscritto in Segreteria Sezionale entro il 31 Dicembre
dell’anno precedente a quello in cui si terrà l’Assemblea.

Art. 9 L’Assemblea è convocata in sede straordinaria:
1) quanto il Presidente Sezionale e/o il C.D.S. lo giudichino necessario;
2) quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente Sezionale da parte dei Revisori dei
conti;
3) quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno un quinto dei Soci ordinari,
con indicazione degli argomenti specifici da trattare.
4) negli altri casi previsti nello Statuto, nel Regolamento Nazionale e nel presente regolamento.

Nei casi 2) e 3) l’Assemblea dovrà essere tenuta entro sessanta giorni dalla data in cui la
richiesta è pervenuta alla Segreteria sezionale. Se entro tale termine non fosse
effettuata l’Assemblea, il C.D.N. dovrà convocarla entro altri sessanta giorni su richiesta
degli interessati.

Art. 10 Le Assemblee sono di regola convocate dal Presidente Sezionale mediante awiso
contenente l’ordine del giorno inviato ai Capi Gruppo a mezzo posta o a mezzo posta
elettronica all’indirizzo e-mail del gruppo.
L’avviso deve essere inviato almeno trenta giorni prima della riunione. L’avviso di
convocazione contiene: data, ora e luogo dell’assemblea, sia in prima sia in seconda
convocazione, gli argomenti all’ordine del giorno e, quando fra essi vi siano nomine e
cariche sociali, l’elenco dei Soci Consiglieri in scadenza e dei Consiglieri che non possono
essere rieletti. E’ vietata l’indicazione delle voci “varie” nell’ordine del giorno di
convocazione dell’Assemblea. Sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le
deliberazioni su argomenti non portati all’ordine del giorno.
Ogniqualvolta ciò sia possibile per la convocazione dell’Assemblea si utilizzerà il giornale
sezionale, da spedire almeno 20 giorni prima della data dell’Assemblea.

Art. 11 Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora il numero dei
partecipanti, presenti o per delega, non sia inferiore al 50% degli aventi diritto. in
seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero degli aventi
diritto presenti.
Qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza semplice (50% + 1) dei votanti e
vincola anche i Soci assenti e dissenzienti.
Se in seconda convocazione sono presenti meno del 20% degli aventi diritto, le decisioni
devono essere prese con la maggioranza di almeno 2/3 dei votanti.

Art. 12 All’assemblea ordinaria e straordinaria ogni Socio può rappresentare al massimo
altri due Soci che gli abbiano rilasciato delega scritta.

Il Presidente sezionale

Art 13 Il Presidente sezionale:
a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
b) è il garante dell’applicazione nell’ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento
Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento sezionale;
c) convoca e può presiedere le Assemblee;
d) prowede all’esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.;
e) propone al C.D.S. i due Vice Presidenti nominando tra gli eletti il Vice Presidente con funzioni di Vicario;
f) convoca e presiede il C.D.S.;
g) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo (cosiddetto C.D.S. allargato);
h) è il responsabile dell’Unità di Protezione Civile della Sezione;
i) partecipa al Comitato di Redazione del giornale Sezionale;
In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può
adottare ogni provvedimento necessario alla vita dell’attività associativa e ne riferisce
nella prima seduta al C.D.S. che è libero di confermare, modificare o di revocare il
provvedimento adottato.

Il Presidente sezionale, che può anche essere eletto fra i Soci fuori lista (ovvero tra i soci
che non hanno presentato la loro candidatura entro il 31 dicembre ai sensi del
successivo art. 21 comma 3), viene eletto a maggioranza.
Il Presidente sezionale assume la carica per tre anni ed il suo mandato e rinnovabile per
altre due volte consecutive, per un totale di nove anni. La sua carica è incompatibile con
le cariche elettive politico-amministrative previste dallo Statuto.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente sezionale sarà sostituito dal Vice
Presidente Vicario. In caso di dimissioni del Presidente sezionale il Vice Presidente
Vicario lo sostituisce fino alla successiva Assemblea sezionale ordinaria, che ne eleggerà
il successore.

Consiglio Direttivo Sezionale e cariche sezionali

Art. 14 il C.D.S. (Consiglio Direttivo Sezionale) è composto dal Presidente Sezionale e da
un gruppo di Consiglieri sezionali variabile da un minimo di 8 a un massimo di 16 (e
comunque in numero pari) legato alla forza numerica della Sezione e dei Gruppi; il
numero dei Consiglieri viene stabilito dall’Assemblea ordinaria l’anno precedente il
rinnovo dello stesso C.D.S.

I Consiglieri sezionali possono anche essere eletti fra i Soci fuori lista (ovvero tra i soci
che non hanno presentato la loro candidatura entro il 31 dicembre ai sensi del
successivo art. 21 comma 3).

I Consiglieri sezionali assumono la carica per 2 anni ed il loro mandato è rinnovabile per
altre 3 volte consecutive, per un totale di 8 anni. Qualora un Consigliere sezionale
rassegni anzitempo le dimissioni o venga considerato rinunciatario, a subentrargli sarà
chiamato il primo dei non eletti dell‘ultima Assemblea sezionale, che ne assume
l’anzianità. Il medesimo meccanismo si applica nel caso in cui i dimissionari e/o i
rinunciatari siano due o più.

Sono eletti Consiglieri sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell’ordine, il maggior numero

di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d’età.
Qualora per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni, oppure il numero dei
Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare
un’Assemblea straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo
Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S.

Art. 15 il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della
vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare
all’Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone attua e regola le manifestazioni a
carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo
gli opportuni incarichi, disponendo all’uopo l’assunzione di personale in conformità alla
normativa vigente.

ll C.D.S. può assegnare compiti particolari a Soci non facenti parte del C.D.S. ed invitarli a
partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario
e si riunisce ordinariamente una volta al mese. I Consiglieri sezionali assenti ingiustificati
a quattro riunioni consecutive del C.D.S. saranno considerati rinunciatari al proprio
mandato.

Alle sedute partecipano senza diritto di voto, qualora non siano anche Consiglieri
Sezionali, il Consigliere Nazionale, il delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il
Tesoriere Sezionale, il Segretario Sezionale, i Revisori dei Conti, il Direttore Responsabile
del giornale Sezionale, il Responsabile Operativo dell’unità di Protezione Civile ed
eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese per alzata di mano con la
presenza di almeno il 50% + 1 dei componenti e col voto favorevole della maggioranza
dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S.

Ogni delibera del C.D.S. deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente e dal
rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccoglitore. Ogni Socio ha
diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra.

ln seno al C.D.S. devono essere assegnate almeno le seguenti cariche: due Vice
Presidenti, un Segretario sezionale, un Tesoriere, più addetti al collegamento con i
Gruppi.

Gli addetti al collegamento con i Gruppi relazionano con periodicità annuale il C.D.S.
sulle attività dei Gruppi di loro competenza.
Solo le cariche di Segretario e Tesoriere non possono essere in capo ad una stessa
persona.
Per la redazione del verbale delle proprie sedute il C.D.S. nomina un segretario
verbalizzante.
il Segretario sezionale cura il funzionamento amministrativo della segreteria
(tesseramenti, repertorio Soci, corrispondenza, tenuta archivi, archiviazione dei verbali
del C.D.S., tenuta libro verbali dell’assemblea, contratti con la Sede Nazionale ed i
Gruppi). Per le sue incombenze può delegare persona di sua fiducia del cui operato è
pienamente responsabile.

ll Tesoriere si occupa della gestione ordinaria della Sezione (ogni entrata e pagamento,
inclusa riscossione delle quote sociali), custodisce e risponde della cassa, dei conti
correnti e dei libretti assegni (bancari elo postali). Gestisce i fondi sezionali secondo le
disposizioni del C.D.S. Per le sue incombenze può awalersi di collaboratore di fiducia,
del cui operato risponde pienamente.

E’ compito del C.D.S. nominare il Cappellano, il Cerimoniere Sezionale, gli Al?eri sezionali
l’Addetto allo Sport, il Capo Nucleo (0 Responsabile Operativo dell‘Unità di Protezione
Civile), il o i Portavoce sezionali, il Delegato Centro Studi, il Delegato Giovani.

Art. 16 Per la realizzazione degli scopi statutari e delle iniziative sezionali il C.D.S. può
avvalersi di commissioni la cui partecipazione è libera e gratuita.
il C.D.S. ne fissa la funzione e la scadenza, quindi ciascuna di queste commissioni:
– sceglie al proprio interno un responsabile;
– avrà un Consigliere Sezionale di riferimento assegnatole dal C.D.S. (qualora il
responsabile non sia un consigliere);
– definisce le modalità organizzative;
– propone eventuale preventivo di spesa.

Art. 17 Il Presidente redige l’ordine del giorno della riunione del CDS. contenente
l’elenco degli argomenti di discussione.
L’ultimo punto all‘ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non
sia stato possibile inserire nella lettera di convocazione.
Ogni Consigliere può proporre al Presidente le questioni che egli ritiene rilevanti per la
vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.
Il Presidente inserisce tali questioni nell’ordine del giorno della prima riunione possibile,
tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Revisore dei conti

Art. 18 I Revisori dei conti, che possono anche essere eletti fra i Soci fuori lista (owero
tra i soci che non hanno presentato la loro candidatura entro il 31 dicembre ai sensi del
successivo art. 21 comma 3), sono cinque, di cui tre effettivi e due supplenti. Il loro
mandato dura due anni ed è rinnovabile.

Qualora uno o più revisori rassegnino le dimissioni anzitempo, subentreranno i primi
non eletti nelle ultime votazioni, assumendone l’anzianità.
Entro 15 giorni dalla propria nomina i revisori dei conti devono eleggere un loro
Presidente e comunicarlo in forma scritta alla Segreteria sezionale.

Art. 19 La veri?ca dei conti deve essere effettuata almeno due volte all’anno (di cui una
a fine anno).
La carica di Revisore è incompatibile con quella di Presidente sezionale e di Consigliere
sezionale.
I Revisori dei conti hanno diritto di presenziare alle riunioni del C.D.S., con funzione
consultiva.

I Revisori dei conti hanno il compito di vigilare in modo continuativo sulla gestione
economica e finanziaria della sezione, accompagnare i bilanci consuntivo e preventivo
annuale con una propria relazione all’assemblea sezionale, esprimendo un loro parere in
merito.

l rendiconti consuntivi e preventivi annuali devono essere messi a disposizione dei
Revisori dei conti almeno trenta giorni prima dell’assemblea sezionale e dopo la loro
approvazione devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Segreteria Sezionale
almeno venti giorni prima dell’Assemblea sezionale.

Giunta di Scrutinio

Art. 20 La Giunta di Scrutinio, i cui componenti possono anche essere eletti fra i Soci
fuori lista (owero tra i soci che non hanno presentato la loro candidatura entro il 31
dicembre ai sensi del successivo art. 21 comma 3), è composta da tre membri e da due
supplenti ed ha il compito di esaminare le ammissioni dei nuovi Soci, al fine di accertare i
requisiti. Suo compito è anche verificare che le domande presentate dagli aspiranti Soci
siano correttamente compilate. Le domande di ammissione devono essere esaminate
entro 30 giorni dalla presentazione e rese alla Segreteria Sezionale avendovi apposto, in
caso di approvazione, la firma di almeno due membri della Giunta medesima. ll C.D.S.
può autorizzare un equivalente metodo di verifica.

Il mandato dei componenti la Giunta di Scrutinio è di due anni ed è rinnovabile.

Per le domande di ammissione respinte il Presidente della Giunta di Scrutinio deve
inoltrare al Presidente Sezionale un rapporto “riservato” contenente i motivi della
reiezione.

La Giunta di Scrutinio deve effettuare periodiche verifiche (anche a campione, con
metodo di cui deve preventivamente enunciare i parametri al C.D.S.) del repertorio Soci,
almeno fino a quando sia stato verificato per intero e ciò risulti da apposito verbale.
Accesso alle Cariche elettive sezionali

Art. 21 Le cariche elettive sezionali sono: Presidenze Sezionale, Consigliere del C.D.S.,
membro della Giunta di Scrutinio, membro del Collegio dei Revisori dei Conti e Delegato
all’Assemblea Nazionale dei Delegati. Solo i Soci ordinari della Sezione hanno diritto di
accedere alle cariche elettive sezionali. I nuovi Soci ordinari della Sezione possono
candidarsi alle cariche sezionali dopo che sia trascorso il periodo di sei mesi se già iscritti
all’Associazione Nazionale Alpini e di un anno peri nuovi iscritti.
Ogni carica elettiva sezionale, con l‘esclusione della carica di delegato all’Assemblea
Nazionale dei Delegati, è incompatibile con le altre cariche elettive Sezionali. || Socio che
ricopre una carica elettiva sezionale deve prima rassegnare le dimissioni dalla stessa per
potersi candidare ad altra differente carica elettiva sezionale.
Tutte le candidature alle cariche elettive sezionali devono essere formalizzate per
iscritto con lettera depositata presso la Segreteria Sezionale entro il 31 Dicembre
dell’anno precedente quello in cui si svolgerà l’Assemblea sezionale.

Art. 22 Le cariche elettive sezionali e la carica di Capo Gruppo sono incompatibili con le
cariche elettive politico-amministrative e con qualunque incarico politico o partitico a
salvaguardia di quanto stabilito dallo Statuto circa il carattere apartitica
dell’Associazione.
ll Socio che ricopre cariche politico—amministrative o incarichi politici o di partito deve
preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche
associative.

Gruppi

Art. 23 La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente
sezionale da chi ne ha presa l’iniziativa ed ha raccolto l’adesione scritta di un numero
minimo di soci previsto dallo Statuto (almeno 10 Alpini).

Art. 24 Organi direttivi del Gruppo sono:
a) l’assemblea dei Soci Ordinari (Assemblea di Gruppo);
b) il Capo Gruppo;
c) il Consiglio Direttivo di Gruppo (quando le dimensioni del gruppo lo rendano
necessario).
ll mandato di qualsiasi carica direttiva nell’ambito del Gruppo dura 2 o 3 anni a scelta
dell’Assemblea di Gruppo ed è rinnovabile.
! Gruppi possono dotarsi di un proprio regolamento (non in contrasto con quello
nazionale e sezionale), che deve essere sottoposto all’approvazione del Presidente
sezionale e del C.D.S.

Art. 25 L’Assemblea di Gruppo deve nominare il Capo Gruppo, un segretario e un
cassiere. Appena il numero dei soci lo consentirà si potrà nominare un Consiglio di
Gruppo.

Art. 26 Ogni anno, tra il 1 novembre ed il 15 febbraio, il Capo Gruppo deve riunire i suoi
Soci in assemblea:
a) per discutere e porre all’approvazione la relazione morale ed il rendiconto
finanziario dell’anno sociale concluso;
b) per determinare la quota sociale spettante al gruppo;
c) per eleggere il Capo Gruppo e le altre cariche sociali del Gruppo ove
necessario;
d) negli altri casi previsti nel presente Regolamento 0 nel Regolamento del
Gruppo;
L’avviso di convocazione dell’Assemblea di Gruppo deve essere inviato ai Soci del
Gruppo in regola con il tesseramento, al Presidente sezionale e all’addetto al’
collegamento con il Gruppo almeno venti giorni prima di quello fissato perla riunione.

Art. 27 L’Assemblea di Gruppo può essere convocata ogniqualvolta il Capo Gruppo lo
ritenga opportuno oppure quando almeno 1/10 dei Soci, con un minimo di 5, ne
facciano richiesta scritta al Capo Gruppo e, per conoscenza, al Presidente sezionale,
specificandone i motivi. in tal caso la riunione deve avvenire nel termine di 4 settimane
dalla consegna della richiesta, altrimenti i richiedenti sottoporranno richiesta scritta al
Presidente sezionale affinché la convochi entro altre quattro settimane da quest’ultima
richiesta.

Art. 28 Il Capo Gruppo è responsabile moralmente e fiscalmente della gestione del
Gruppo e ha la rappresentanza legale del Gruppo in tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
Compete al Capo Gruppo consegnare la tessera ai nuovi Soci e far loro conoscere le
disposizioni che regolano la vita associativa.

Art. 29 Le comunicazioni dei Gruppi previste dallo Statuto devono essere inviate con la
relativa documentazione al C.D.S. entro 30 giorni dalla data di effettuazione
dell’Assemblea.

Art. 30 Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al C.D.S. (e per
conoscenza al Consiglio di Gruppo) contro le delibere relative all‘attività di Gruppo entro
30 giorni dalla rispettiva decisione.

Art. 31 Il Presidente sezionale può sempre, personalmente o a mezzo di un suo
delegato, intervenire alle Assemblee di Gruppo.
L’attività dei Gruppi è soggetta al controllo del C.D.S. che potrà esonerare dall’incarico il
Capo Gruppo e gli altri eventuali dirigenti nominando in loro provvisoria sostituzione un
Commissario determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire
il suo mandato.

Art. 32 Fermo restando quanto disposto dal Regolamento Nazionale, i Gruppi sono
tenuti a completare i rinnovi del tesseramento entro il 31 marzo, con il versamento del
saldo delle quote dovute.

Art. 33 Qualsiasi manifestazione che coinvolga la Sezione deve essere preventivamente
approvata dal C.D.S. in conformità al Regolamento Nazionale e non deve coincidere con
quelle istituzionali, sezionali, di raggruppamento o con l‘Adunata Nazionale.

La Fanfara o banda da destinare a ciascuna Adunata Nazionale, Raggruppamento e ”La
Nostra Domenica” verrà stabilita dal C.D.S. in modo insindacabile sulla base della
con?gurazione della sede della manifestazione stessa.

Scioglimento della Sezione o di un Gruppo

Art. 34 Lo scioglimento della Sezione 0 di un Gruppo della Sezione è deliberato da una
Assemblea straordinaria rispettivamente sezionale o di Gruppo. Per la validità di questa
assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno 2/3 degli
aventi diritto e la relativa delibera deve essere approvata a maggioranza dei 2/3 dei
votanti.
in caso di scioglimento gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione 0 dei Gruppi
saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale e alla Sezione.

Art. 35 il C.D.S. può deliberare lo scioglimento diun Gruppo quando il numero dei Soci si
riduca per oltre un anno al disotto del 50% del minimo stabilito dallo Statuto.

Attività di protezione civile

Art. 36 Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, e costituito in seno alla Sezione un
Nucleo di Protezione Civile, che avrà un Responsabile Operativo ed un’Assemblea di
Nucleo. Del Nucleo di Protezione Civile possono entrare a far parte esclusivamente Soci
dell’Associazione.
Responsabile del Nucleo è il Presidente Sezionale che nomina il Capo Nucleo, che dovrà
essere un Socio ordinario e che resterà in carica due anni rinnovabili senza limiti.
il Capo Nucleo coordinerà tutte le attività del Nucleo, rispondendo del proprio operato
al Presidente sezionale il quale potrà in qualsiasi momento rimuoverlo dall’incarico con
comunicazione scritta anche non motivata.
Il Capo Nucleo entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà nominare e/o confermare se già
nominanti tra i componenti del Nucleo:
– un Vice Coordinatore;
– un Segretario;
– un Responsabile sanitario;
– un Assegnatario per ciascuno dei veicoli in dotazione;
– un Magazziniere per ciascuno degli eventuali depositi di materiali e delle
attrezzature.
Se ritenuto opportuno, le apparecchiature radio possono essere assegnate ad apposito
responsabile diverso dai magazzinieri già citati.
Ogni membro del Nucleo risponde della buona conservazione e funzionalità delle cose
avute in consegna, delle quali è consentito l‘utilizzo esclusivamente previa
autorizzazione del Capo Nucleo o del Presidente Sezionale.
Il Coordinatore potrà inoltre procedere alla nomina di eventuali altre figure che riterrà
opportuno individuare per il buon funzionamento del Nucleo (quali ad esempio
Capisquadra etc.).

Art. 37 Il Nucleo non avrà autonomia amministrativa e sarà gestito mediante l‘apposito
capitolo di spesa del bilancio sezionale.

Art. 38“ Capo Nucleo entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà far pervenire alla Sezione
un inventario dei beni e/o del magazzino, da consegnare al Segretario sezionale
debitamente sottoscritto.

Attività sportiva

Art. 39 in ambito sezionale per i soli Soci iscritti può essere costituito il G.S.A. (Gruppo
Sportivo Alpini) secondo l’ordinamento dell‘ex G.S.A. Nazionale.
In tal caso il C.D.S. nominerà un Consigliere addetto al collegamento con detto G.S.A.
Le attività del G.S.A. dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del
Presidente sezionale e del C.D.S.

Cori e Fanfare della Sezione

Art. 40 L’attività dei Cori e delle Fanfare deve fare riferimento agli scopi dettati dallo
Statuto.
|| C.D.S. disciplina con appositi regolamenti i rapporti tra la Sezione ed i Cori e Fanfare
facenti esclusivamente riferimento ai Gruppi.
La qualifica di Coro ANA o Fanfara ANA viene attribuita dal C.D.S. e dallo stesso può
essere revocata ad insindacabile giudizio.

Organo e mezzi di stampa

Art. 41 Il giornale ufficiale della Sezione è “Monza e Brianza Alpina” edito a Monza.
|| C.D.S. nomina agli effetti di legge il Direttore Responsabile che rimane in carica a
tempo indeterminato e può essere sostituito quando ne faccia espressa richiesta o
quando il C.D.S. lo ritenga opportuno.
Il C.D.S. su proposta del Direttore Responsabile nomina il Comitato di direzione, di cui il
Presidente sezionale fa parte di diritto. Tale comitato provvederà all’amministrazione e
pubblicazione del giornale.

Il Giornale sezionale il cui abbonamento è compreso nella quota sociale viene distribuito
a tutti i soci in regola con il pagamento della stessa.
I costi per la pubblicazione e per l’invio del Giornale sezionale sono finanziati con
l’apposita voce di spesa del bilancio Sezionale approvato dal C.D.S

Art. 42 il sito internet ufficiale della Sezione e www.anamonza.it
Spetta al C.D.S. nominare e revocare il Socio responsabile del sito.
Cerimoniale

Art. 43 Al fine di uniformare il comportamento dei Soci durante le manifestazioni e le
cerimonie e per evitare che la non perfetta esecuzione possa comprometterne l’elevato
significato morale, ciascun Socio è tenutoad osservare le regole stabilite nella “libretta”
Cerimoniale A.N.A. emanata dalla Sede Nazionale nonché ad adottare un abbigliamento
consono all’importanza della manifestazione e cerimonia.
In particolare si raccomanda l‘osservanza delle seguenti norme:

a) durante la S. Messa celebrata in chiesa il Cappello Alpino è indossato dagli Alpini
che fungono da: alfiere, scorta, trombettiere, o sono comandati in servizio.
Durante la “Preghiera dell‘Alpino” invece tutti gli Alpini indossano il Cappello
Alpino;

b) durante la S. Messa all‘aperto tutti gli Alpini indossano il Cappello Alpino, salvo
quando si accostano alla comunione;

c) onori sono dovuti al Labaro nazionale, ai Vessilli sezionali e ai Gonfaloni decorati
di medaglia d‘oro;

d) onori ai Caduti: all’alzabandiera viene suonato e cantato l’Inno Nazionale, il
Tricolore viene salutato dal gruppo delle autorità, mentre tutti gli altri Alpini
presenti restano sull’attenti. Qualora essi siano inquadrati, saluta anche chi li

guida. Alla deposizione della corona al monumento ai Caduti viene suonata la
“leggenda del Piave” ed al termine viene suonato il “Silenzio” con saluto come
all‘alzabandiera.

Modifiche al regolamento

Art. 44 il C.D.S. approva il Regolamento sezionale e le eventuali modifiche allo stesso,
acquisendo il parere espresso dell’Assemblea dei Soci.
Le modifiche dovranno essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo
Nazionale.
Il Regolamento sezionale acquisisce piena efficacia a far data dal 1 gennaio dell’anno
successivo all‘approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Disposizione Finale

Art. 45 Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento e per quanto potrà
essere necessario per la sua interpretazione si richiamano le disposizioni dello Statuto e
del Regolamento Nazionale.