Regolamenti

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Regolamento della Sezione A.N.A di Monza

Il presente regolamento composto da 45 articoli è stato redatto ai sensi dello Statuto dell’Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominato “Statuto Nazionale” o semplicemente “Statuto”), approvato dall’Assemblea Sezionale in data 13 marzo 2022 e dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 21/10/2022 Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo alla Sua approvazione.

Costituzione e sede

Art. 1 La Sezione di Monza dell’Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata A.N.A.) costituita nel 1929 a norma dello Statuto Nazionale ha sede in Monza, Corso Milano n. 39. La Sezione persegue direttamente e/o attraverso i Gruppi alla stessa iscritti gli scopi statutari dell’A.N.A. e si prefigge lo scopo di realizzare la vita dell’Associazione nelle sue varie manifestazioni.

Emblemi

Art. 2 L’emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto; essi devono essere conformi ai modelli statutari.

L’intervento a manifestazioni e cerimonie del Vessillo sezionale e dei Gagliardetti, come previsto dal Regolamento Nazionale, è deciso di volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale o dal Capo Gruppo.

Il Vessillo della Sezione deve intervenire a tutte le manifestazioni Nazionali, Sezionali, di Raggruppamento, in tutte le occasioni stabilite dal Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.) e nei casi del Presidente sezionale. La scorta al Vessillo è costituita dal Presidente e/o da uno o più Consiglieri sezionali. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dal C.D.S. o dal Presidente Sezionale.

Soci

Art. 3 I requisiti e le condizioni per essere iscritti all’Associazione Nazionale Alpini sono quelli previsti dallo Statuto Nazionale vigente. L’ammissione dei Soci ordinari è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio funzionante presso la Sezione, la quale si regola in conformità alle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

La domanda di ammissione a Socio ordinario deve essere sottoscritta dall’aspirante Socio e da due Soci cosiddetti presentatori che vantino un’anzianità di iscrizione all’A.N.A. di almeno 6 (sei) mesi. La domanda è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata in copia dalla necessaria documentazione (congedo rilasciato da un Reparto Alpino o foglio matricolare). La domanda potrà essere presentata anche utilizzando il modulo di autocertificazione previsto dal Regolamento Nazionale.

In mancanza della copia del Congedo o del Foglio Matricolare il richiedente dovrà sottoscriverà l’apposita delega, già predisposta nel modulo fornito dalla Sezione, per poter accedere agli archivi dei distretti militari e richiedere copia del documento originale.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l’aspirante Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale, Sezionale e, se esistente, del Gruppo al quale sarà iscritto.

In particolare, il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell’A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all’uso del nome e dei simboli dell’A.N.A. o delle Truppe Apine per gli scopi di propaganda anzidetta.

Il C.D.S., sentito il parere della Giunta di Scrutinio, decide sull’accettazione o meno della domanda. Se non accolta, la decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata dal C.D.S. In caso di non accettazione, il Presidente Sezionale dà comunicazione per iscritto della decisione e della motivazione all’interessato in forma riservata. Il Presidente Sezionale dà comunicazione per iscritto della sola decisione anche al Capo Gruppo di riferimento. Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al C.D.N., secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale.

Art.4 Coloro i quali, pur non essendo in possesso dei requisiti per essere ammessi a Soci ordinari dell’A.N.A. come previsti dallo Statuto Nazionale, condividono i valori dell’Associazione Nazionale Alpini e desiderano farne parte, possono accedere all’Associazione con la qualifica di Aggregati, nel rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale e/o nel Regolamento dell’A.N.A., documenti ai quali si rimanda. Gli Aggregati, pur non avendo la qualifica di Socio ordinario, sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Regolamento Nazionale, del Regolamento della Sezione e, se presente, del Regolamento del Gruppo al quale sono iscritti. La loro attività deve esser preventivamente approvata dal C.D.S. o dal Consiglio del Gruppo di appartenenza.

L’ammissione degli Aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio; se non accolta, la decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

Art. 4 Bis All’Aggregato che vanti un’iscrizione consecutiva di almeno due anni e che, per tale periodo, abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può essere riconosciuta la qualifica di “Amico degli Alpini”.

La proposta, da redigersi su apposito modulo predisposto dalla Sezione, sarà formulata da due Soci ordinari e controfirmata dal Capogruppo. Tale proposta sarà poi valutata dal CdS, previo parere della Giunta di scrutinio. L’eventuale decisione di rigetto della proposta non dovrà necessariamente essere motivata.

L’opera per la quale l’Aggregato dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative. A mero titolo esemplificativo si indicano: la Protezione Civile, l’Ospedale da campo, i Cori e le Fanfare, le attività di recupero dei siti della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l’attività sportiva, la logistica di Gruppo o della Sezione.

Oltre ai diritti dell’Aggregato, l’Amico degli Alpini ha diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti dal Regolamento Nazionale. Gli Amici degli Alpini possono sfilare alle manifestazioni nazionali, sezionali e di gruppo, inquadrati in un unico blocco e indossando il copricapo previsto.

Art. 5 Tutti gli iscritti all’A.N.A. hanno diritto di frequentare i locali della Sezione e quella dei Gruppi della Sezione stessa.

Organi della sezione

Art. 6 Gli organi della Sezione sono:

  1. a) l’Assemblea dei Soci ordinari (Assemblea Sezionale);
  2. b) il Presidente Sezionale;
  3. c) il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.);
  4. d) il Collegio dei Revisori dei conti;
  5. e) la Giunta di Scrutinio.

Assemblea Sezionale

Art. 7 Nel rispetto dello Statuto Nazionale, l’Assemblea Sezionale delibera con potere sovrano sulle attività della Sezione.

L’Assemblea Sezionale è convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria.

L’Assemblea all’inizio dei lavori nominerà un presidente e un segretario. Inoltre, quando dovrà procedere alla nomina delle cariche sociali, nominerà anche la commissione elettorale con almeno tre scrutatori. Non possono essere nominati scrutatori i candidati alle cariche associative.

Art. 8 Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Nazionale L’Assemblea ordinaria viene convocata dal C.D.S. o dal Presidente Sezionale entro il 15 marzo di ogni anno per:

1) discutere e approvare:

– la relazione morale del Presidente sezionale sulle attività sezionali;

– il rendiconto economico consuntivo e preventivo.2) eleggere, con voto segreto, il Presidente sezionale, i componenti del C.D.S., il Collegio dei Revisori dei conti, la Giunta di Scrutinio;

3) eleggere, con voto palese per alzata di mano, i Delegati all’Assemblea Nazionale dei Delegati il cui mandato è annuale e rinnovabile;

4) stabilire il numero dei Consiglieri che dovranno comporre il C.D.S. ai sensi dell’art. 14 comma 1 del presente Regolamento;

5) definire in conformità alle delibere dell’A.N.A. la quota sociale per l’anno successivo; 6) deliberare in merito agli altri casi previsti nello Statuto, nel Regolamento Nazionale e nel presente Regolamento.

Tutte le richieste relative ad argomenti da trattare nel corso dell’Assemblea ordinaria devono essere presentate per iscritto in Segreteria Sezionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si terrà l’Assemblea.

Art. 9 L’Assemblea è convocata in sede straordinaria:

1) quando il Presidente Sezionale e/o il C.D.S. lo giudichino necessario;

2) quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente Sezionale da parte dei Revisori dei conti;

3) quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno un quinto dei Soci ordinari, con indicazione degli argomenti specifici da trattare.

4) negli altri casi previsti nello Statuto, nel Regolamento Nazionale e nel presente Regolamento.

Nei casi 2) e 3) l’Assemblea dovrà essere tenuta entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Segreteria sezionale. Se entro tale termine non fosse effettuata l’Assemblea, il C.D.N. dovrà convocarla entro altri sessanta giorni su richiesta degli interessati.

Art. 10 Le Assemblee sono di regola convocate dal Consiglio Direttivo Sezionale o dal Presidente Sezionale mediante avviso contenente l’ordine del giorno inviato ai Capi Gruppo a mezzo posta o a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail del gruppo.

L’avviso deve essere inviato almeno trenta giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell’assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all’ordine del giorno e le cariche sociali da eleggere.

È vietata l’indicazione delle voci “varie” nell’ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea. Sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all’ordine del giorno.

Ogniqualvolta ciò sia possibile per la convocazione dell’Assemblea si utilizzerà il giornale sezionale, da spedire almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea.

Art. 11 Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora il numero dei partecipanti, presenti o per delega, non sia inferiore al 50% degli aventi diritto. In seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

Qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza semplice (50% + 1) dei votanti e vincola anche i Soci assenti e dissenzienti.

Se in seconda convocazione sono presenti meno del 20% degli aventi diritto, le decisioni devono essere prese con la maggioranza di almeno 2/3 dei votanti.

Art. 12 Tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno precedente hanno diritto di intervenire personalmente all’Assemblea. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio della Sezione; ciascun socio non potrà rappresentare più di altri due soci.

Il Presidente Sezionale

Art 13 Il Presidente Sezionale:

  1. a) ha la rappresentanza legale della Sezione e agisce in nome e per conto della stessa per il conseguimento dei fini associativi;
  2. b) è il garante dell’applicazione nell’ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento sezionale;
  3. c) convoca e può presiedere le Assemblee;
  4. d) provvede all’esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.;
  5. e) propone al C.D.S. i due Vicepresidenti nominando tra gli eletti il Vicepresidente con funzioni di Vicario;
  6. f) convoca e presiede il C.D.S.;
  7. g) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo (cosiddetto C.D.S. allargato);
  8. h) è il responsabile dell’Unità di Protezione Civile della Sezione e ne nomina il Coordinatore;
  9. i) nomina il Direttore del Giornale Sezionale e partecipa al Comitato di Redazione;

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vicepresidenti, può adottare ogni provvedimento necessario alla vita dell’attività associativa e ne riferisce nella prima seduta al C.D.S. che è libero di confermare, modificare o di revocare il provvedimento adottato. l Presidente sezionale, che può anche essere eletto fra i Soci fuori lista (ovvero tra i soci che non hanno presentato la loro candidatura entro il 31 dicembre ai sensi del successivo art. 21 comma 3), viene eletto a maggioranza.

Il Presidente sezionale assume la carica per tre anni ed il suo mandato è rinnovabile per altre due volte consecutive, per un totale di nove anni. La sua carica è incompatibile con le cariche elettive politico-amministrative previste dallo Statuto.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente sezionale sarà sostituito dal Vicepresidente Vicario. In caso di dimissioni del Presidente sezionale il Vicepresidente Vicario lo sostituisce fino alla successiva Assemblea sezionale ordinaria, che ne eleggerà il successore.

Consiglio Direttivo Sezionale e cariche sezionali

Art. 14 Il C.D.S. (Consiglio Direttivo Sezionale) è composto dal Presidente Sezionale e da un gruppo di Consiglieri sezionali variabile da un minimo di 8 a un massimo di 16 (e comunque in numero pari) legato alla forza numerica della Sezione e dei Gruppi.

Il numero dei Consiglieri viene stabilito dall’Assemblea ordinaria l’anno precedente il rinnovo dello stesso C.D.S.

I Consiglieri sezionali possono anche essere eletti fra i Soci fuori lista (ovvero tra i soci che non hanno presentato la loro candidatura entro il 31 dicembre ai sensi del successivo art. 21 comma 3).

I Consiglieri sezionali assumono la carica per 2 anni ed il loro mandato è rinnovabile per altre 3 volte consecutive, per un totale di 8 anni. Qualora un Consigliere sezionale rassegni anzitempo le dimissioni o venga considerato rinunciatario, a subentrargli sarà chiamato il primo dei non eletti dell’ultima Assemblea sezionale, che ne assume l’anzianità. Il medesimo meccanismo si applica nel caso in cui i dimissionari e/o i rinunciatari siano due o più.

Sono eletti Consiglieri sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell’ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d’età.

Qualora per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni, oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un’Assemblea straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di rendiconto economico consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo, se necessario a tale scopo, l’assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.

Il C.D.S. può assegnare compiti particolari a Soci non facenti parte del C.D.S. ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese. I Consiglieri sezionali assenti ingiustificati a quattro riunioni consecutive del C.D.S. saranno considerati rinunciatari al proprio mandato.

Alle sedute partecipano senza diritto di voto, qualora non siano anche Consiglieri Sezionali, il Consigliere Nazionale di riferimento, il Tesoriere Sezionale, il Segretario Sezionale e, se invitati, i Revisori dei Conti, il Direttore Responsabile del giornale Sezionale, il Coordinatore dell’unità di Protezione Civile ed eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese per alzata di mano con la presenza di almeno il 50% + 1 dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S.

Ogni delibera del C.D.S. deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccoglitore. Ogni Socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra.

In seno al C.D.S. devono essere assegnate almeno le seguenti cariche: due Vicepresidenti, un Segretario sezionale, un Tesoriere, più addetti al collegamento con i Gruppi. Eventualmente il Segretario ed il Tesoriere possono essere individuati e nominati anche all’esterno del C.D.S.

Gli addetti al collegamento con i Gruppi relazionano con periodicità annuale il C.D.S. sulle attività dei Gruppi di loro competenza.

Solo le cariche di Segretario e Tesoriere non possono essere in capo ad una stessa persona. Per la redazione del verbale delle proprie sedute il C.D.S. nomina un segretario verbalizzante. Il Segretario sezionale cura il funzionamento amministrativo della segreteria (tesseramenti, G.I.S.A., corrispondenza, tenuta archivi, archiviazione dei verbali del C.D.S., tenuta libro verbali dell’assemblea, contatti con la Sede Nazionale ed i Gruppi). Per le sue incombenze può delegare persona di sua fiducia del cui operato è pienamente responsabile.

Il Tesoriere si occupa della gestione ordinaria della Sezione (ogni entrata e pagamento, inclusa riscossione delle quote sociali), custodisce e risponde della cassa, dei conti correnti e dei libretti assegni (bancari e/o postali). Gestisce i fondi sezionali secondo le disposizioni del C.D.S. Per le sue incombenze può avvalersi di collaboratore di fiducia, del cui operato risponde pienamente.

È compito del C.D.S. nominare il Cappellano, il Cerimoniere Sezionale, gli Alfieri sezionali, l’Addetto allo Sport, il o i Portavoce sezionali, il Delegato Centro Studi, il Delegato Giovani.

Art. 16 Per la realizzazione degli scopi statutari e delle iniziative sezionali il C.D.S. può avvalersi di commissioni la cui partecipazione è libera e gratuita.

Il C.D.S. ne fissa la funzione e la scadenza, e nomina il Responsabile.

Ogni Commissione

– avrà un Consigliere Sezionale di riferimento assegnatole dal C.D.S. (qualora il responsabile non sia un consigliere);

– definirà le modalità organizzative;

– proporrà le iniziative

– presenterà eventuale preventivo di spesa.

Art. 17 Il Presidente redige l’ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l’elenco degli argomenti di discussione.

L’ultimo punto all’ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile inserire nella lettera di convocazione.

Ogni Consigliere può proporre al Presidente le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.

Il Presidente inserisce tali questioni nell’ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Revisore dei conti

Art. 18 I Revisori dei conti, che possono anche essere eletti fra i Soci fuori lista (ovvero tra i soci che non hanno presentato la loro candidatura entro il 31 dicembre ai sensi del successivo art. 21 comma 3), sono cinque, di cui tre effettivi e due supplenti. Il loro mandato dura due anni ed è rinnovabile per altre 3 volte consecutive, per un totale di 8 anni.

Qualora uno o più revisori rassegnino le dimissioni anzitempo, subentreranno i primi non eletti nelle ultime votazioni, assumendone l’anzianità.

Entro 15 giorni dalla propria nomina i revisori dei conti devono eleggere un loro Presidente e comunicarlo in forma scritta alla Segreteria sezionale.

Art. 19 La verifica dei conti deve essere effettuata almeno due volte all’anno (di cui una a fine anno).

La carica di Revisore è incompatibile con quella di Presidente sezionale e di Consigliere sezionale.

I Revisori dei conti possono partecipare, se invitati, alle riunioni del C.D.S., con funzione consultiva.

I Revisori dei conti hanno il compito di vigilare in modo continuativo sulla gestione economica e finanziaria della sezione, accompagnare i bilanci consuntivo e preventivo annuale con una propria relazione all’assemblea sezionale, esprimendo un loro parere in merito.

I rendiconti consuntivi e preventivi annuali devono essere messi a disposizione dei Revisori dei conti almeno trenta giorni prima dell’assemblea sezionale e dopo la loro approvazione devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Segreteria Sezionale almeno venti giorni prima dell’Assemblea sezionale.

Giunta di Scrutinio

Art. 20 La Giunta di Scrutinio, i cui componenti possono anche essere eletti fra i Soci fuori lista (ovvero tra i soci che non hanno presentato la loro candidatura entro il 31 dicembre ai sensi del successivo art. 21 comma 3), è composta da tre membri e da due supplenti ed ha il compito di esaminare le ammissioni dei nuovi Soci, al fine di accertare i requisiti. Suo compito è anche verificare che le domande presentate dagli aspiranti Soci siano correttamente compilate. Le domande di ammissione devono essere esaminate entro 30 giorni dalla presentazione e rese alla Segreteria Sezionale avendovi apposto, in caso di approvazione, la firma di almeno due membri della Giunta medesima. Il C.D.S. può autorizzare un equivalente metodo di verifica.

Il mandato dei componenti la Giunta di Scrutinio dura due anni ed è rinnovabile per altre 3 volte consecutive, per un totale di 8 anni.

Per le domande di ammissione respinte il Presidente della Giunta di Scrutinio deve inoltrare al Presidente Sezionale un rapporto “riservato” contenente i motivi della reiezione.

Accesso alle Cariche elettive sezionali

Art. 21 Le cariche elettive sezionali sono: Presidente Sezionale, Consigliere del C.D.S., membro della Giunta di Scrutinio, membro del Collegio dei Revisori dei Conti e Delegato all’Assemblea Nazionale dei Delegati. Solo i Soci ordinari della Sezione hanno diritto di accedere alle cariche elettive sezionali. I nuovi Soci ordinari della Sezione possono candidarsi alle cariche sezionali dopo che sia trascorso il periodo di sei mesi se già iscritti all’Associazione Nazionale Alpini e di un anno per i nuovi iscritti.

Ogni carica elettiva sezionale, con l’esclusione della carica di delegato all’Assemblea Nazionale dei Delegati, è incompatibile con le altre cariche elettive Sezionali. Il Socio che ricopre una carica elettiva sezionale deve prima rassegnare le dimissioni dalla stessa per potersi candidare ad altra differente carica elettiva sezionale.

Tutte le candidature alle cariche elettive sezionali devono essere formalizzate per iscritto con lettera, in forma cartacea o elettronica, depositata presso la Segreteria Sezionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui si svolgerà l’Assemblea sezionale.

Art. 22 Le cariche elettive sezionali e la carica di Capogruppo sono incompatibili con le cariche elettive politico-amministrative e con qualunque incarico politico o partitico a salvaguardia di quanto stabilito dallo Statuto circa il carattere apartitico dell’Associazione. l Socio che ricopre cariche politico-amministrative o incarichi politici o di partito deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative.

Gruppi

Art 23 La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente sezionale da chi ne ha presa l’iniziativa ed ha raccolto l’adesione scritta di un numero minimo di soci previsto dallo Statuto (almeno 10 Alpini). Si osservano sul punto le disposizioni contenute nello Statuto Nazionale e Regolamento Nazionale ai quali si rinvia.

Art. 24 Organi direttivi del Gruppo sono:

  1. a) l’assemblea dei Soci Ordinari (Assemblea di Gruppo);
  2. b) il Capogruppo;
  3. c) il Consiglio Direttivo di Gruppo (quando le dimensioni del gruppo lo rendano necessario).

Il mandato di qualsiasi carica direttiva nell’ambito del Gruppo dura 2 o 3 anni a scelta dell’Assemblea di Gruppo ed è rinnovabile.

I Gruppi possono dotarsi di un proprio regolamento (non in contrasto con quello nazionale e sezionale), che deve essere sottoposto all’approvazione del Presidente sezionale e del C.D.S.

Art. 25 L’Assemblea di Gruppo deve nominare il Capogruppo, un segretario e un cassiere. Appena il numero dei soci lo consentirà si potrà nominare un Consiglio di Gruppo.

Art. 26 Ogni anno, tra il 1° novembre ed il 15 febbraio, il Capogruppo deve riunire i suoi Soci in assemblea:

  1. a) per discutere e porre all’approvazione la relazione morale ed il rendiconto finanziario dell’anno sociale concluso;
  2. b) per determinare la quota sociale spettante al gruppo;
  3. c) per eleggere il Capogruppo e le altre cariche sociali del Gruppo ove necessario;
  4. d) negli altri casi previsti nel presente Regolamento o nel Regolamento del Gruppo;

 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea di Gruppo deve essere inviato ai Soci del Gruppo in regola con il tesseramento, al Presidente Sezionale e all’addetto al collegamento con il Gruppo almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 27 L’Assemblea di Gruppo può essere convocata ogniqualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno oppure quando almeno 1/10 dei Soci, con un minimo di 5, ne facciano richiesta scritta al Capo Gruppo e, per conoscenza, al Presidente sezionale, specificandone i motivi. In tal caso la riunione deve avvenire nel termine di 4 settimane dalla consegna della richiesta, altrimenti i richiedenti sottoporranno richiesta scritta al Presidente sezionale affinché la convochi entro altre quattro settimane da quest’ultima richiesta.

Art. 28 Il Capogruppo è responsabile moralmente e fiscalmente della gestione del Gruppo, ha la rappresentanza legale del Gruppo ed agisce in nome e per conto dello stesso per il conseguimento dei fini associativi.

Compete al Capogruppo consegnare la tessera ai nuovi Soci e far loro conoscere le disposizioni che regolano la vita associativa.

Art 29 Le comunicazioni dei Gruppi previste dall’art. 29 dello Statuto Nazionale devono essere inviate con la relativa documentazione al C.D.S. entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell’Assemblea.

Art. 30 Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al C.D.S. (e per conoscenza al Consiglio di Gruppo) contro le delibere relative all’attività di Gruppo entro 30 giorni dalla rispettiva decisione. Il C.D.S. valuterà quale provvedimento intraprendere comunicandone l’azione ai diretti interessati.

Art. 31 Il Presidente sezionale può sempre, personalmente o a mezzo di un suo delegato, intervenire alle Assemblee di Gruppo.

L’attività dei Gruppi è soggetta al controllo del C.D.S. che potrà esonerare dall’incarico il Capogruppo e il Consiglio di Gruppo nominando in loro provvisoria sostituzione un cui dovrà esaurire il suo mandato.

Art. 32 Fermo restando quanto disposto dal Regolamento Nazionale, i Gruppi sono tenuti a completare i rinnovi del tesseramento entro il 31 marzo, con il versamento del saldo delle quote dovute.

Art. 33 Qualsiasi manifestazione che coinvolga la Sezione deve essere preventivamente approvata dal C.D.S. in conformità al Regolamento Nazionale e non deve coincidere con quelle istituzionali, sezionali, di raggruppamento o con l’Adunata Nazionale.

La Fanfara o banda da destinare a ciascuna Adunata Nazionale, Raggruppamento e “La Nostra Domenica” verrà stabilita dal C.D.S. in modo insindacabile sulla base della configurazione della sede della manifestazione stessa.

Scioglimento della Sezione o di un Gruppo

Art. 34 Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da una Assemblea straordinaria rispettivamente sezionale o di Gruppo. Per la validità di questa assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno 2/3 degli aventi diritto e la relativa delibera deve essere approvata a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

In caso di scioglimento gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale e alla Sezione.

Art. 35 Il C.D.S. può deliberare lo scioglimento di un Gruppo quando il numero dei Soci si riduca per oltre un anno al di sotto del 50% del minimo stabilito dallo Statuto.

Attività di protezione civile

Art. 36 Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, è costituito in seno alla Sezione una Unità di Protezione Civile (U.P.C.). Possono entrare a far parte dell’U.P.C. esclusivamente gli iscritti all’Associazione.Responsabile è il Presidente Sezionale, il quale nomina il Coordinatore, che dovrà essere un Socio ordinario e che resterà in carica due anni rinnovabili senza limiti.

Il Coordinatore è responsabile di tutte le attività dell’U.P.C., rispondendo del proprio operato al Presidente sezionale, il quale potrà in qualsiasi momento rimuoverlo dall’incarico con comunicazione scritta anche non motivata.

Il Coordinatore entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà nominare e/o confermare se già nominanti tra i componenti dell’U.P.C.:

– un Vice-Coordinatore;

– un Segretario;

– un Responsabile sanitario;

– un Magazziniere per ciascuno degli eventuali depositi di materiali e delle attrezzature;

– un Responsabile del parco automezzi.

 

Se ritenuto opportuno, le apparecchiature radio possono essere assegnate ad apposito responsabile diverso dai magazzinieri già citati.

Ogni membro dell’U.P.C. risponde della buona conservazione e funzionalità delle cose avute in consegna, delle quali è consentito l’utilizzo esclusivamente previa autorizzazione del Coordinatore.

Il Coordinatore potrà inoltre procedere alla nomina di eventuali altre figure che riterrà opportuno individuare per il buon funzionamento dell’Unità (quali ad esempio Capisquadra etc.).

Art. 36 bis La Sezione fornisce l’abbigliamento standard per ciascun Volontario: divisa idonea, DPI di base e DPI adeguati a ogni specializzazione. Tutto il materiale fornito rimane di proprietà della Sezione.

Art. 37 L’U.P.C. non avrà autonomia amministrativa e sarà gestita mediante l’apposito capitolo di spesa del bilancio sezionale.

Art. 38 Il Coordinatore entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà far pervenire alla Sezione un inventario dei beni e/o del magazzino, da consegnare al Segretario sezionale debitamente sottoscritto.

 

 

Attività sportiva

Art. 39 In ambito sezionale per i soli iscritti può essere costituito il G.S.A. (Gruppo Sportivo Alpini) secondo l’ordinamento dell’ex G.S.A. Nazionale.

In tal caso il C.D.S. nominerà un Consigliere addetto al collegamento con detto G.S.A.

Le attività del G.S.A. dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Presidente sezionale e del C.D.S.

Cori e Fanfare della Sezione

Art. 40 L’attività dei Cori e delle Fanfare deve fare riferimento agli scopi dettati dallo Statuto.

Secondo quanto definito dallo Statuto Nazionale dei Cori e Fanfare, la qualifica di Coro ANA o Fanfara ANA viene attribuita dal C.D.S. e dallo stesso può essere revocata ad insindacabile giudizio.

Organo e mezzi di stampa

Art. 41 Il giornale ufficiale della Sezione è il periodico “nzaAlp” (Monza e Brianza Alpina) edito a Monza.

Il Direttore Responsabile è nominato dal Presidente, rimane in carica a tempo indeterminato e può essere sostituito quando ne faccia espressa richiesta o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Il C.D.S. su proposta del Direttore Responsabile nomina il Comitato di Redazione, di cui il Presidente sezionale fa parte di diritto. Tale comitato definirà la linea editoriale e curerà la pubblicazione del giornale.

Il Giornale sezionale il cui abbonamento è compreso nella quota sociale viene distribuito a tutti gli iscritti in regola con il pagamento della stessa.

I costi per la pubblicazione e per l’invio del Giornale sezionale sono finanziati con l’apposita voce di spesa del bilancio Sezionale approvato dal C.D.S.

Art. 42 Il sito internet della Sezione è www.anamonza.it. La Sezione utilizza inoltre gli strumenti informatici e telematici ivi compresi i social network.

Il C.D.S. nomina e revoca il Socio responsabile della gestione e dei contenuti di tali strumenti

Cerimoniale

Art. 43 Al fine di uniformare il comportamento dei Soci durante le manifestazioni e le cerimonie e per evitare che la non perfetta esecuzione possa comprometterne l’elevato significato morale, ciascun iscritto è tenuto ad osservare le regole stabilite nella “libretta” Cerimoniale A.N.A. emanata dalla Sede Nazionale nonché ad adottare un abbigliamento consono all’importanza della manifestazione e cerimonia.

In particolare, si raccomanda l’osservanza delle seguenti norme:

  1. a) durante la S. Messa celebrata in chiesa il Cappello Alpino è indossato dagli Alpini che fungono da: alfiere, scorta, trombettiere, o sono comandati in servizio. Durante la “Preghiera dell’Alpino” invece tutti gli Alpini indossano il Cappello Alpino;
  2. b) durante la S. Messa all’aperto tutti gli Alpini indossano il Cappello Alpino, salvo quando si accostano alla comunione;
  3. c) onori sono dovuti al Labaro nazionale, ai Vessilli sezionali e ai Gonfaloni decorati di medaglia d’oro;
  4. d) all’alzabandiera e, al termine della cerimonia, all’ammainabandiera viene suonato e cantato l’Inno Nazionale, il Tricolore viene salutato dal gruppo delle autorità, mentre tutti gli altri Alpini presenti restano sull’attenti. Qualora essi siano inquadrati, saluta anche chi li guida.
  5. e) alla deposizione della corona al monumento ai Caduti (onore ai Caduti) viene suonata la “leggenda del Piave” ed al termine viene suonato il “Silenzio” con saluto come all’alzabandiera.

 

Modifiche al regolamento

Art. 44 Il C.D.S. sottoporrà il Regolamento sezionale e le eventuali modifiche all’Assemblea dei Soci per l’approvazione dello stesso. Le modifiche poi dovranno essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Regolamento sezionale acquisisce piena efficacia a far data dal 1° gennaio dell’anno

successivo all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Disposizione Finale

Art. 45 Fatte salve le disposizioni di legge, per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento e per quanto potrà essere necessario per la sua interpretazione si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.